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Tutela del diritto d’autore: difendere il lavoro intellettuale

Una splendida fotografia che ritrae l’alba sull’isola di Grado scattata in volo con un drone. Viene pubblicata, senza consenso o accordo con l’autore dello scatto, da una azienda straniera, all’interno di un sito che pubblicizza escursioni in barca. Il tour operator, che ha scelto dal web la foto, è condannato a pagare una discreta somma all’autore della fotografia.

La sentenza, che arriva dal Tribunale delle imprese di Trieste, è recentissima.

Perché quell’immagine era, appunto, coperta da copyright e il suo autore,  si è rivolto ad uno  studio legale, specializzato in Ict Law, il diritto nel settore digitale, per difendere la proprietà intellettuale e l’utilizzo indebito e non autorizzato del proprio lavoro. “La fotografia dotata di carattere creativo è protetta come opera dell’ingegno- spiega l’avvocato David D’Agostini- con conseguente riconoscimento dei diritti patrimoniali e morali su di essa, in capo al titolare dello scatto. La legge sul diritto d’autore parla chiaro”.

Le opere dell’ingegno sono espressione di un lavoro intellettuale a cui la legge, al pari di ogni altro lavoro, assicura il giusto compenso, proteggendo la nascita e la vita di tali opere.

Il diritto d’autore è lo strumento con cui le opere creative vengono tutelate e valorizzate. Esso nasce automaticamente con la creazione dell’opera: non c’è, quindi, nessuna formalità amministrativa da seguire per ottenerne il riconoscimento.

La legge sul diritto d’autore (L. 633/1941 e successive modifiche) prevede, inoltre, un’altra categoria di diritti: i diritti connessi, e cioè i diritti che la legge riconosce ad altri soggetti in qualche modo collegati all’autore dell’opera (come, ad esempio, gli artisti interpreti).

Esistono due tipi di diritti d’autore: diritti patrimoniali e diritti morali.

Diritti patrimoniali

I diritti patrimoniali sono i diritti esclusivi dell’autore di utilizzare economicamente la sua opera in ogni forma e modo, di autorizzarne ogni tipo di diffusione in pubblico – riproduzione, esecuzione, rappresentazione o altre forme di utilizzazione – e di percepirne i relativi compensi.

A differenza dei diritti morali, i diritti patrimoniali sono rinunciabili, trasferibili a terzi e hanno un limite temporale: durano, infatti, per tutta la vita dell’autore e fino a 70 anni dopo la sua morte (in caso di opera con più autori, va presa a riferimento la scomparsa dell’ultimo di essi). Trascorso tale periodo, l’opera cade in pubblico dominio ed è utilizzabile in modo libero.

I diritti patrimoniali sono tra loro indipendenti: sono quindi esercitabili separatamente o congiuntamente. Inoltre, possono avere ad oggetto l’opera nella sua interezza o in ciascuna delle sue parti.

Diritti morali

I diritti morali sono i diritti che la legge riconosce all’autore a tutela della sua personalità e della sua reputazione, e cioè il diritto di decidere se e quando pubblicare l’opera, di rivendicarne la paternità, di opporsi a qualsiasi deformazione o ogni atto a danno della stessa e di ritirarla dal commercio.

Sono diritti inalienabili, imprescrittibili e irrinunciabili, cioè possono essere esercitati indipendentemente dai diritti patrimoniali derivanti dalla creazione dell’opera e anche nel caso in cui questi ultimi siano stati ceduti a terzi.

A differenza dei diritti patrimoniali, inoltre, i diritti morali sono illimitati nel tempo: dopo la morte dell’autore possono essere rivendicati dal coniuge, dai discendenti o dagli ascendenti.