Credito d’imposta pubblicità: entro il 10 febbraio la conferma
Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali, che hanno presentato entro il 31.10.2021 la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta pubblicità 2021, potranno inviare la dichiarazione sostitutiva degli investimenti pubblicitari effettivamente realizzati nel 2021, per confermare la prenotazione, fino al 10 febbraio 2022.
L’invio dovrà essere effettuato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, attraverso l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile con le credenziali SPID, Entratel e Fisconline, o Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e selezionare “Credito di imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali” – Dichiarazione sostitutiva
Ricordiamo che l’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 ha istituito un credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati:
- dalle imprese
- da lavoratori autonomi
- da enti non commerciali.
Il bonus pubblicità consiste in un credito d’imposta inerente alle spese sostenute in campagne pubblicitarie effettuate:
- sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il ROC, e dotati del Direttore responsabile.
- sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, iscritte al ROC
Con il D.L. n. 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”) prima e con il D.L. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”) dopo, sono state introdotte importanti novità solo in tema di credito d’imposta pubblicità:
- Limitatamente agli anni 2020, 2021 e 2022, credito d’imposta calcolato nella misura unica del 50% dell’intero valore degli investimenti pubblicitari effettuati, e non più sul solo margine incrementale rispetto all’investimento effettuato nell’anno precedente (venendo meno il requisito dell’incremento minimo dell’1% rispetto agli investimenti effettuati l’anno precedente), comportando quindi che per il 2021, possono accedere all’agevolazione anche i soggetti:
- che programmano investimenti inferiori rispetto a quelli effettuati nel 2020,
- i soggetti che nell’anno 2020 non hanno effettuato investimenti pubblicitari
- ed infine i soggetti che hanno iniziato la loro attività nel corso dell’anno 2021.
- Agevolazione estesa anche agli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato. Sono escluse dal credito d’imposta le spese sostenute per l’acquisto di spazi nell’ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi di qualunque tipologia nonché quelle per la trasmissione o per l’acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo.
- Per il solo anno 2021, la “comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” è presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 ottobre 2021. Restano comunque valide le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2021, sulle quali il calcolo per la determinazione del credito d’imposta sarà automaticamente effettuato sulla base delle intervenute disposizioni normative relative all’anno 2021.