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Bonus pubblicità 2023 al 75%: solo su stampa cartacea ed online

È concesso un credito d’imposta pari al 75% dell’incremento negli investimenti pubblicitari effettuati nel 2023 rispetto al 2022. Sono ammissibili solo gli investimenti effettuati su stampa quotidiana e periodica anche on line. Questo provvedimento deriva dal “Decreto Energia” che ha modificato la disciplina, applicabile all’anno 2023, ritornando a quanto precedentemente previsto sull’approccio incrementale delle spese con esclusione dall’agevolazione degli investimenti pubblicitari sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, sia analogiche che digitali.

Da notare, con riferimento ai giornali, che gli investimenti pubblicitari ammissibili al credito d’imposta devono essere effettuati su quelli iscritti:
• presso il competente Tribunale, ovvero
• presso il Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile.
Oltre a quanto visto per le spese per la pubblicità sulle emittenti televisive/radiofoniche, non sono ammessi al credito d’imposta gli importi sostenuti per altre forme di pubblicità, come ad esempio (a titolo esemplificativo e non esaustivo):
• grafica pubblicitaria su cartelloni fisici;
• volantini cartacei periodici;
• pubblicità su cartellonistica,
• pubblicità su vetture o apparecchiature,
• pubblicità mediante affissioni e display,
• pubblicità su schermi di sale cinematografiche,
• pubblicità tramite social o piattaforme online, banner pubblicitari su portali online eccetera.
Bisogna considerare che, ai soli fini dell’attribuzione del credito di imposta, le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario – anche se ad esso funzionale o connessa.
Non si considera sussistente alcun incremento se nell’anno precedente al periodo agevolato sono state sostenute spese pari a 0 – circostanza che impedisce di fatto di procedere con il calcolo relativo all’incremento percentuale.
Allo stesso modo, il “bonus pubblicità” non può essere goduto neanche dai soggetti neo-costituiti – come anche indicato dall’Agenzia delle Entrate. Ciò in quanto anche per costoro manca il dato storico necessario per il confronto richiesto dal “meccanismo incrementale”.
Da ultimo, ovviamente, il beneficio fiscale non spetta ai soggetti che registrano un decremento degli investimenti agevolabili.